AIGEST Laureati
 
 
L'ASSOCIAZIONE
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  LO STATUTO DI AIGEST LAUREATI  

Art. 1 Denominazione, sede e durata
L'Associazione è costituita in Torino ai sensi dell'art.18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile con denominazione "Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale" o, in forma abbreviata, "AIGest Laureati ".
L'Associazione ha sede legale a Torino, in Corso Duca degli Abruzzi 24 presso il Politecnico di Torino; la sede può essere variata con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.
La vita dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 Finalità e scopo
L'associazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, ma finalità culturali, didattiche ed informative.

Art. 3 Missione
La missione dell'Associazione consiste nel
3.1. mantenere un canale di comunicazione tra ingegneri gestionali provenienti da settori diversi e con bagagli di esperienza diversi, tra essi ed il mondo accademico;
3.2. fornire strumenti per la crescita professionale e culturale (formazione e opportunità), nell'interesse proprio dell'ingegnere gestionale e non vincolati all'interesse di terzi;

Art. 4 Soci
I soci sono distinti in: Soci Aderenti, Soci Ordinari, Soci Onorari.
4.1 Soci Aderenti. Sono coloro che hanno conseguito la Laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino che hanno sottoscritto lo Statuto e autorizzato la pubblicazione e il trattamento dei propri dati;
4.2 Soci Ordinari. Sono soci ordinari in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione. Questi possono concorrere all'elezione a cariche istituzionali all'interno dell'Associazione e usufruire dei servizi descritti nel Regolamento Interno:
4.4 Soci Onorari. Eccezionalmente l'Associazione riconosce la qualifica di Socio onorario a persone fisiche che si siano distinte in ambiti vicini agli intenti dell'Associazione e che vengono nominate con delibera del Consiglio Direttivo.

L'adesione a Socio di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 impegna il socio al rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno e delle risoluzioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le rispettive competenze statutarie.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per decesso o per morosità , che verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, o indegnità , che verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dei Soci decide della loro eventuale riammissione.

Il Socio, Aderente, Ordinario o Onorario che sia, che intenda recedere dalla sua qualità di Socio e, quindi, dai servizi dell'Associazione è tenuto a comunicare la sua volontà di recessione tramite modulo apposito, scaricabile all'indirizzo internet 'Aigest.it', inviato per mezzo di Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, indirizzato come descritto nel modulo. Il recesso avrà decorrenza dal ventesimo giorno successivo alla data di invio.

Art. 5 Organi Sociali
Gli Organi Sociali dell'Associazione sono tre:

  • Assemblea ordinaria e straordinaria
  • Consiglio Direttivo
  • Collegio dei Sindaci

Art. 5.a Assemblea ordinaria e straordinaria

  • L'Assemblea è composta da tutti i soci aderenti, ordinari e onorari.
  • L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, secondo le modalità di convocazione definite nel Regolamento Interno, una volta l'anno per approvare il bilancio d'esercizio, per determinare la quota annuale di iscrizione all'Associazione e ogni due anni per eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci.
  • L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per revocare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci, per modificare lo Statuto o per sciogliere l'Associazione.
  • L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti il 50% + 1 dei soci.
  • L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea Straordinaria può modificare lo Statuto e sciogliere l'Associazione solo se sono presenti il 50% + 1 dei soci, e se i 4/5 dei soci votanti sono favorevoli. Inoltre, nel caso di votazione per lo scioglimento dell'Associazione non è vigente il sistema delle deleghe: ogni socio presente può esprimere un solo voto.
  • L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo secondo le modalità descritte nel regolamento.
  • L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, o dai 2/3 del Consiglio Direttivo, o da 1/3 dei soci, secondo le modalità descritte dal Regolamento Interno.

Art. 5.b Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea (ogni socio può esprimere due preferenze per nome proprio e per nome di un solo altro socio attraverso delega scritta) ed è composto da un numero minimo di 5 a un massimo di 9 membri che restano in carica per due anni.
Il Consiglio Direttivo stabilisce gli obiettivi e le attività da perseguire concordemente con la missione dell'Associazione, e ne cura la realizzazione verificando l'efficacia dei risultati conseguiti.
Nei suoi poteri sono comprese
* l'elezione del Presidente, del Vicepresidente, di un Segretario e un Tesoriere
* la redazione del Bilancio d'Esercizio
* l'amministrazione delle risorse dell'Associazione al fine di perseguire gli scopi sociali
* la modifica del Regolamento Interno
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio si riunisce, almeno bimestralmente, su proposta del Presidente o di almeno due componenti dello stesso.
I consiglieri possono partecipare alle sue riunioni, anche utilizzando mezzi telematici.
In caso di dimissioni, rinuncia alla carica, decadenza dalla qualifica di socio di uno o più membri elettivi del Consiglio, essi saranno reintegrati per cooptazione, sempre che non siano venuti meno più della metà dei membri elettivi dell'Organo, nel qual caso si provvederà a nuove elezioni.
I neonominati resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi; presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; firma, con il Segretario, i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente può, su delega del Presidente, rappresentare e/o svolgere un sottoinsieme delle funzioni del Presidente stesso.

Art. 5.c Consiglio dei Sindaci
Il Consiglio dei Sindaci, composto da 3 membri in carica per due anni, verifica la correttezza del bilancio d'esercizio redatto dal Consiglio Direttivo e ne garantisce la veridicità .


Art. 6 Collaborazioni
L'Associazione può collaborare e/o associarsi e/o confederarsi con organizzazioni nazionali e/o internazionali che perseguano analoghe finalità .

Art. 7 Commissioni
Nel caso ci siano da gestire attività e obiettivi specifici il Consiglio Direttivo può nominare, tra tutti i soci, una Commissione ed al suo interno scegliere un responsabile.
Tale responsabile avrà il compito di gestire le risorse rispondendone al Presidente o, se da esso delegato totalmente o parzialmente, al Tesoriere.
Una Commissione ha vita massima di due anni dopo i quali può essere rinnovata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e da tutti gli altri beni che alla stessa possono essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali. L'associazione potrà inoltre acquisire, locare e cedere beni mobili ed immobili, assumere partecipazioni in società di capitali e più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile e necessaria al conseguimento del proprio scopo sociale.
E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchà © fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell'associazione tale patrimonio deve essere devoluto, previa delibera dell'Assemblea Straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità .

Art.9 Regolamento Interno
Le modalità di svolgimento dell'attività dell'Associazione sono definite da un Regolamento interno redatto e modificabile dal Consiglio Direttivo.

Art.10 Difesa dei Soci
L'associazione interviene a tutela dell'immagine della categoria dei laureati in Ingegneria Gestionale qualora questa sia stata lesa gravemente da parte di soggetti terzi, istituzionali o privati.
L'associazione intende tutelare, con le modalità ritenute adeguate e praticabili dal Consiglio Direttivo, i singoli soci che abbiano subito discriminazioni o torti in ambito professionale.

Scarica lo statuto in formato PDF

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